Art. 5.

      1. Dopo l'articolo 337 del codice civile sono inseriti i seguenti:

      «Art. 337-bis. - (Costituzione delle parti). - Le parti si costituiscono depositando in cancelleria il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza, con la relazione di notificazione, unitamente alla procura se si è già provveduto alla nomina del difensore, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza.

 

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      Art. 337-ter. - (Procedimento). - All'udienza di prima comparizione il giudice, verificata l'avvenuta notifica ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, ne dispone il rinnovo in caso di esito negativo. In caso di urgenza, il giudice, quando la tutela della salute psico-fisica del minore lo renda necessario, con provvedimento motivato, assume a sua protezione provvedimenti temporanei immediatamente esecutivi. Tali provvedimenti sono modificabili e revocabili nel corso del procedimento dallo stesso giudice che li ha pronunciati e perdono efficacia con la pronuncia della sentenza di cui all'articolo 337-quinquies.
      Avverso i provvedimenti provvisori pronunciati in corso di causa può essere proposta, entro quindici giorni dalla loro comunicazione, istanza di modifica o di revoca al collegio. Il collegio, di cui non può far parte il giudice che ha pronunciato i provvedimenti provvisori, sentite le parti, decide con decreto nei quindici giorni successivi, a pena di inefficacia dei medesimi; il decreto deve essere depositato in cancelleria entro dieci giorni dalla decisione e, nel testo integrale, é notificato d'ufficio alle parti private e comunicato al pubblico ministero.
      Il giudice procede anche d'ufficio nella ricerca delle prove e decide, nell'esclusivo interesse del minore, anche indipendentemente dalle richieste formulate dalle parti. Il giudice deve provvedere ai sensi e nei termini di cui all'articolo 186 del codice di procedura civile sulle istanze istruttorie del pubblico ministero e delle parti private.
      Il giudice, quando dispone l'assunzione delle prove, anche d'ufficio, avverte le parti personalmente e i difensori, a pena di nullità. Le parti possono assistere personalmente alle prove, salvo che il giudice disponga diversamente relativamente all'audizione delle parti adulte, a motivo dell'oggetto della prova o della personalità del soggetto da escutere.
      L'acquisizione al fascicolo processuale di qualsiasi informazione, atto o documento deve essere immediatamente comunicata alle parti le quali hanno diritto di prenderne visione e di estrarne copia.

 

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      Il giudice può disporre che sia sottoposta al vincolo del segreto l'indicazione del luogo in cui il minore si trova. Se viene disposta consulenza tecnica d'ufficio, alle parti deve essere comunicata, a pena di nullità, la data dell'inizio delle relative operazioni, con l'avviso della possibilità di nominare propri consulenti.

      Art. 337-quater. - (Ascolto del minore). - Il minore che abbia compiuto gli anni dodici ed eventualmente il minore di età inferiore che abbia sufficiente capacità di discernimento, deve essere ascoltato nel procedimento che lo riguarda. Il giudice deve tenere nel debito conto la sua opinione.
      L'ascolto del minore deve sempre avvenire in forma protetta in locali a ciò idonei anche al di fuori degli uffici giudiziari. L'ascolto, oltre che verbalizzato, deve essere registrato con mezzi audiovisivi nel pieno rispetto dei diritti della difesa.
      Nell'ascolto, il giudice delegato può avvalersi di un giudice onorario esperto in psicologia dell'età evolutiva e può richiedere la presenza di un familiare del minore.

      Art. 337-quinquies. - (Decisione e impugnazione). - Terminata la fase istruttoria e di trattazione, il giudice delegato lo dichiara all'udienza nella quale rimette la causa al collegio per la decisione, fissando la data della camera di consiglio e disponendo lo scambio di memorie conclusive e di repliche nei termini di cui all'articolo 190, primo comma, del codice di procedura civile, ridotti della metà. Le parti, fino a cinque giorni prima della data della camera di consiglio, possono chiedere la discussione davanti al collegio. La sentenza è depositata entro quindici giorni dalla decisione in camera di consiglio.
      Le parti possono proporre ricorso dinanzi alla sezione per i minorenni della corte d'appello, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Il ricorso deve essere sottoscritto anche dalla parte personalmente e non può essere fondato su motivi di legittimità non dedotti in primo grado, salve le ipotesi di nullità assoluta.

 

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      Se vi sono ragioni di urgenza, le sentenze pronunciate in primo e in secondo grado possono essere dichiarate immediatamente esecutive d'ufficio o su richiesta di parte.
      Al giudizio in grado di appello si applicano le disposizioni dettate per il giudizio di primo grado, in quanto compatibili.
      Avverso la sentenza pronunciata in grado di appello, le parti possono proporre ricorso per cassazione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
      La sentenza divenuta definitiva può essere modificata o revocata per circostanze sopravvenute ovvero per motivi non conosciuti nel precedente giudizio.

      Art. 337-sexies. - (Vigilanza). - Sull'osservanza delle condizioni stabilite per l'esercizio della responsabilità genitoriale e per l'amministrazione dei beni vigila uno dei componenti del collegio che le ha adottate, delegato dal collegio stesso.

      Art. 337-septies. - (Esecuzione). - L'esecuzione dei provvedimenti ha luogo, d'ufficio, con le modalità stabilite dal giudice che li ha pronunciati.
      L'esecuzione delle ordinanze è curata da uno dei componenti togati del collegio che le ha pronunciate, delegato dal collegio stesso.
      Il giudice incaricato per l'esecuzione può essere coadiuvato da un giudice onorario, può pronunciare i provvedimenti necessari, anche di modifica delle modalità esecutive, e può sospendere l'esecuzione della decisione, rimettendo in tale caso gli atti al collegio.

      Art. 337-octies. - (Poteri dei difensori). - In tutti i procedimenti di cui agli articoli precedenti, i difensori, di fiducia o d'ufficio, possono compiere e ricevere, nell'interesse delle parti, tutti gli atti del processo che non sono espressamente riservati alle parti stesse. In particolare i difensori, in ogni stato e grado del giudizio, possono presentare memorie o formulare istanze e richieste, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa».

      2. Dall'attuazione delle disposizioni del codice civile introdotte e modificate dal

 

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presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.